Impianti produzione di energia
“Non c’è alcuna crisi energetica, solo una crisi di ignoranza.” RICHARD BUCKMINSTER FULLER
Dal 2007 ad oggi, attraverso l’attività professionale dei due soci, sono stati allacciati alla rete di distribuzione elettrica nazionale, oltre 100 impianti di produzione di energia elettrica, soprattutto da fonte solare (fotovoltaico), allacciati in rete in bassa tensione (BT), media tensione (MT) e alta tensione (AT). La potenza totale supera i 130 MW.
L’ing. Roberto Marini in particolare, ha seguito come progettista, direttore dei lavori e collaudatore il primo impianto fotovoltaico connesso in rete che in Italia ha superato la potenza nominale di 1 MW (2008).
Forti di questa esperienza, ci sentiamo ora di poterci offrire come consulenti per tutti i servizi legati agli impianti di produzione di energia elettrica: una Due Diligence tecnica che garantisce la valutazione indipendente e la consulenza
- prima della realizzazione di progetti
- negli aspetti tecnici dei contratti di EPC e O&M
- nelle trattative contrattuali per l’acquisto di parchi già realizzati
- nella verifica periodica di funzionamento degli impianti
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nella verifica svolta da operatori incaricati per la manutenzione e per l’adeguamento di impianti
Nel lavoro che svolgiamo quotidianamente abbiamo purtroppo rilevato che una percentuale non trascurabile di impianti fotovoltaici esistenti, incentivati in conto energia, non sono performanti e non garantiscono quindi i ritorni di investimento sperati.Questa situazione modifica sfavorevolmente il business plant dell’investitore che si trova con ricavi inferiori rispetto alle attese.
Omnia Srl, forte di una preparazione impiantistica elettrica decennale e con maturata esperienza nel campo delle rinnovabili, si offre per risolvere questa situazione spesso finanziariamente insostenibile.
Omnia Srl è affiancata, altresì, da investitori sempre alla ricerca di progetti di investimento con ritorni economici interessanti.
In genere si configurano due possibilità.
IPOTESI 1: Proprietario dell’impianto sottoperformante che manifesta la volontà di cessione dell’impianto
Considerando fattori sfavorevoli, quali ad esempio:
- Sottoproduzione dell’impianto fotovoltaico rispetto alle stime di progetto
- Continue richieste di adeguamento da parte di Delibere AEEG non previste nel budget di gestione dell’impianto
- Spalmaincentivi (Dlgs 91/2014)
- Costi di gestione e manutenzione che spesso non rientrano nei costi iniziali,
è possibile considerare l’acquisizione di impianti fotovoltaici connessi e incentivati, da adeguare, offrendo corrispettivi economici, basati sulla producibilità reale misurata dall’impianto negli ultimi 2/3 anni.
In questo caso la base dell’offerta risulterà essere una due diligence dell’impianto, che evidenzi i vizi responsabili della mancata produzione e i relativi costi di massima da sostenere per adeguare l’impianto. Considerando poi l’indice del ritorno economico dell’investitore, è possibile formulare l’offerta economica di acquisto.
Questa situazione è prospettabile anche in caso di impianti in autoconsumo (SSP o RID) aggiungendo ad esempio l’impegno del nuovo proprietario a cedere ad un costo favorevole l’energia elettrica prodotta dall’impianto alle utenze esistenti (di fatto un SEU).
IPOTESI 2: Proprietario dell’impianto sottoperformante che non vuole cedere l’impianto, intende adeguarlo, ma non vuole corrispondere a team specializzato il revamping d’impianto
E’ il caso più diffuso, in cui l’investitore si rende conto della mancata produzione (e quindi del mancato ricavo) ma non intende uscire dall’investimento perché si rende conto che l’errore è sostanzialmente una culpa in eligendo (errore di progetto, errore di realizzazione, materiali di scarsa qualità o con difetti di costruzione).
Il produttore non ha la possibilità/intenzione di ulteriori investimenti o preferisce utilizzare uno o più partner per condividere il rischio e i profitti.
Anche in questo caso l’interesse e la fattibilità dell’accordo dovrebbe essere sviluppato sulla base di una due diligence dell’impianto che evidenzi i vizi responsabili della mancata produzione e i relativi costi di massima da sostenere per adeguare l’impianto.
A differenza del caso precedente però, la proprietà dell’impianto non cambia: il soggetto responsabile non è obbligato a sostenere (tutte) le spese di ristrutturazione; il nuovo soggetto investitore sarà ripagato con una quota (totale per un periodo di tempo o parziale per tutta la durata del periodo di incentivazione) dei maggiori ricavi dell’impianto.